LA FIGURA DEL COAMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: PREVEDIBILITÀ ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ATTUALE

Pubblichiamo un interessante articolo dell’avvocato Davide Bloise, amministratore di sostegno e consigliere dell’Associazione InCERCHIO PER LE PERSONE FRAGILI, che fa il punto su di una questione controversa in materia di amministrazione di sostegno: la prevedibilità o meno di un co-amministratore di sostegno. Infatti, a differenza di quanto disposto per la tutela, la legge n. 6/2004, istitutrice della figura dell'Amministratore di Sostegno, non ha fatto alcuna esplicita previsione né ha operato un rinvio in tal senso.

In allegato l’articolo completo

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Quando un condomino è beneficiario di amministrazione di sostegno: un commento su norme e giurisprudenza a cura dell’avv. Giulio Clerici, di Milano

In molti condomini vivono persone prive della possibilità di provvedere ai propri interessi, a causa di una malattia o di un problema fisico, psichico, o di altra natura: al fine di proteggerle, il Giudice tutelare può nominare loro un amministratore di sostegno, munito dei poteri necessari, in base alla situazione concreta (art. 405 c.c.).Dal punto di vista giuridico, il beneficiario della amministrazione di sostegno rimane titolare di tutti i suoi diritti e doveri nei confronti del condominio: ad esempio, egli è tenuto a contribuire alle spese e a rispettare il regolamento condominiale, al pari dei vicini. Inoltre può servirsi delle parti comuni e partecipare alla loro gestione, direttamente o tramite l’amministratore di sostegno, secondo quanto stabilito dal Giudice Tutelare. Ad esempio, il Giudice tutelare presso il Tribunale di Trieste ha incaricato un amministratore di sostegno di “partecipare – anche conferendo delega ad un altro condomino – alle riunioni di condominio, in luogo della proprietaria”, assumendo “le decisioni relative alla gestione condominiale, e alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria”, tenuto conto delle aspirazioni della beneficiaria (G.T. Trieste, 30 aprile 2005): in tal caso il condominio non può sollevare eccezioni riguardo alla presenza dell’amministratore di sostegno nelle assemblee (A. Nucera, La figura dell’amministratore di sostegno e la rappresentanza del beneficiario nell’assemblea condominiale, in Archivio delle locazioni e del condominio, 2006, 260).

La Sezione Tutele del Tribunale di Milano ha predisposto un modello di rendiconto annuale nel quale l’amministratore di sostegno indica, tra l’altro, la “situazione domiciliare”, il patrimonio immobiliare e le spese “condominiali ordinarie e straordinarie” del beneficiario della misura di protezione (www.tribunale.milano.it).

Di fronte a comportamenti illeciti e scorretti, da parte del vicinato, la giurisprudenza ha autorizzato  l’amministratore di sostegno a richiedere l’immediata fissazione di “una riunione condominiale dove venga inserito all’ordine del giorno la situazione personale del beneficiario ed, in specie, il problema della sua accessibilità all’abitazione ed agli spazi comuni” (G.T. Varese, 18 giugno 2010, in www.personaedanno.it).

Dal punto di vita relazionale, infatti, il beneficiario può incontrare fenomeni come l’emarginazione o la discriminazione. La persona debole deve essere quindi aiutata a ritrovare il dialogo con i suoi interlocutori, costruendo, nei limiti del possibile, una rete di solidarietà.

Se nel condominio sono presenti barriere architettoniche, il beneficiario disabile può richiedere per iscritto la convocazione di una assemblea, al fine di deliberare sulla loro eliminazione: in caso di rifiuto o di mancata risposta, nel termine di tre mesi, lo stesso disabile o il suo legale rappresentante possono comunque provvedere all’installazione di un servoscala e di strutture mobili, nonché modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’ingresso all’edificio, agli ascensori e alle rampe dei garages. In questo caso le spese competono all’interessato, il quale può beneficiare di contributi economici da parte degli enti pubblici.

Qualora sorgano controversie, il beneficiario gode della stessa protezione accordata dalla legge agli altri condomini: ad esempio, egli può richiedere una attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e alle eventuali liti in corso, nonché consultare o riprodurre i documenti che giustificano le spese del condominio, oppure agire in giudizio, tramite l’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice tutelare.   Peraltro, ove possibile, è meglio scegliere soluzioni alternative al procedimento giudiziale, per tutelare sia i diritti del beneficiario, sia i suoi rapporti con il vicinato: in questa prospettiva, è noto che chi intende esercitare in giudizio  un’azione  relativa  ad  una controversia condominiale è tenuto ad esperire, preliminarmente, un procedimento di mediazione. Secondo alcuni orientamenti, la relativa domanda può essere proposta dall’amministratore di sostegno, senza necessità di preventiva autorizzazione, in quanto il procedimento non instaura un giudizio e, neppure, un contenzioso: le parti, infatti, devono incontrarsi presso un organismo di mediazione, con la partecipazione di un mediatore terzo e imparziale, allo scopo di valutare l’ipotesi di un accordo. Alla luce di quanto esposto, dunque, è necessario proteggere l’intera dimensione umana del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, tutelando i suoi diritti e i suoi rapporti con i terzi, inclusi i condomini, anche grazie alle opportunità offerte dai metodi di risoluzione alternativa delle controversie.

Avv. Giulio Rufo Clerici, Amministratore di sostegno e curatore speciale del minore.

Autore di pubblicazioni in materia di amministrazione di sostegno, diritto di famiglia e diritto civile.

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In passato, secondo un’antica prassi i medici non erano tenuti a riferire le condizioni di salute dei propri assistiti e ciò comportava che, il più della volte, il malato subiva trattamenti sanitari senza sapere a cosa andasse incontro.

Fortunatamente oggi le cose sono cambiate, per cui, chi è cosciente, capace e in grado di intendere e di volere, non può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà e senza il suo valido consenso. Ogni prestazione medica, quindi, deve essere idoneamente illustrata all’interessato, al fine di garantire una scelta consapevole, rispetto al trattamento terapeutico proposto.

Avendo riguardo sia al livello intellettuale del paziente che del suo stato emotivo e psicologico, il medico dovrà esporre in modo chiaro: la situazione clinica obiettiva riscontrata; la descrizione dell’intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione; le eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche; le tecniche e i materiali impiegati; i benefici attesi; i rischi presunti; le eventuali complicanze; i comportamenti che il paziente deve eseguire per evitare complicazioni successive all’atto medico.

Sia l’informativa, che il conseguente consenso devono essere prossimi, dal punto di vista temporale, alla prestazione: il consenso deve essere attuale.
Rispetto alla forma in cui il consenso deve essere espresso non è strettamente necessaria la forma scritta, anche se di prassi si usa questa tipologia di raccolta.
Fin qui si è fatto riferimento al soggetto maggiorenne capace di intendere e di volere, in grado di esprimere il proprio assenso o diniego, ma chi prenderà queste decisioni per quei soggetti, maggiorenni, che non sono in grado di farlo?

Per prima cosa occorre fare subito un distinguo tra soggetti non in grado di esprimere la loro volontà, perché incapaci, quindi interdetti, e quelli ritenuti parzialmente impossibilitati ad esprimere la loro volontà, affiancati dalla figura di un amministratore di sostegno.
All’interdizione di un maggiorenne conseguirà la nomina di un tutore che provvederà a rappresentarlo legalmente. In questo caso, pur se il medico dovrà fare in modo che il soggetto comprenda la situazione, nei limiti delle sue capacità cognitive, sarà il tutore ad esprimere il consenso nell’interesse del suo assistito, sostituendosi ad esso.

Diversamente, l’amministratore di sostegno di quei soggetti maggiorenni che, affetti da un’infermità o menomazione fisica o mentale, impossibilitati anche parzialmente o momentaneamente a provvedere ai propri interessi, non si sostituirà alla volontà del paziente ma lo supporterà, avrà il compito di comunicare la volontà del beneficiario, supportarlo nelle sue scelte di cura o di interpretarle laddove non abbia in precedenza avuto occasione di farlo espressamente.

Il medico dovrà sempre verificare quali siano le disposizioni del giudice tutelare per individuare meglio i poteri conferiti e se si estendono anche all’ambito sanitario; in mancanza, l’unico soggetto che potrà e dovrà prestare il suo consenso è il paziente, in tal caso l’amministratore di sostegno potrà intervenire per gli atti di natura sanitaria, tenendo presente quale sia la volontà del beneficiario. In caso di divergenza di vedute tra i due, sarà compito del medico adire il Giudice Tutelare per dirimere il contrasto.

Tale situazione potrebbe sorgere anche con soggetti anziani con problemi cognitivi, pertanto, laddove non vi sia già una nomina in tal senso o familiari preposti legalmente alla cura del soggetto, il medico potrà far istanza al Giudice Tutelare per la nomina di amministrazione di sostegno o di altra soluzione a tutela del paziente.
In sintesi occorre distinguere quattro casi diversi di intervento:

- totale infermità di mente, con atteggiamento oppositivo e irragionevole: le scelte di cura saranno demandate, per una maggiore protezione, previa interdizione del soggetto, al tutore individuato dal Giudice Tutelare;
- disabilità fisica che non incide sulle facoltà mentali in soggetto maggiorenne: le scelte di cura spetteranno esclusivamente all’interessato, anche se espresse per il tramite dell’amministratore di sostegno;
- disabilità parziale delle facoltà mentali della soggetto, i trattamenti verranno consigliati dall’amministratore di sostegno affinché siano condivise, per quanto possibile nel caso concreto, dall’assistito;
- totale impedimento psico-fisico dell’interessato: le scelte di cura spetteranno esclusivamente all’amministratore di sostegno con la precisazione che, ove la persona abbia in precedenza espresso la propria volontà (es. rifiuto di un determinato trattamento), l’incarico conferito all’amministratore di sostegno potrà essere condizionato al rispetto di tale volontà.

In ultimo è il caso di accennare al ruolo dei familiari rispetto al consenso e alla manifestazione.
Si ricorda ancora una volta che in presenza di un soggetto maggiorenne cosciente e in grado di intendere e volere l’unico ad avere il diritto ad esprimere il consenso è il paziente stesso e sarà sempre il paziente a dare rilevanza alla figura del parente, attraverso un suo consenso ad informarli sulla sua condizione.
Nel caso di un paziente incapace, anche temporaneamente, o anziano con problemi cognitivi il medico dovrà necessariamente interpellare i familiari ma questi comunque non avranno potere decisionale legale o vincolanti per il medico.
L’unico caso in cui i familiari possono manifestare un consenso è il caso del trapianto di organi da cadavere. La legge in questo caso prevede che in assenza di un consenso all’espianto, da parte del soggetto deceduto, questo potrà essere prestato dal coniuge non separato, dal convivente di fatto o dai figli maggiorenni, dai genitori o dall’amministratore di sostegno.

Avv. Valeria Melca
Consigliere Associazione InCerchio
Esperta in responsabilità professionale medica e diritto sanitario

 

Dal mio primo sopralluogo per conoscere Giuseppe, rimasi stupita dalla dignità che traspariva dalla poche parole che riusciva a pronunciare a fatica.

Il mio occhio professionale – sono assistente sociale - mi ha subito portato ad osservare il suo contesto domestico e mi è bastato per capire che la confusione e la trascuratezza del luogo dove viveva erano segno di un lento lasciarsi andare alla deriva subendo passivamente gli eventi e la malattia: “Non pensavo di ammalarmi a 50 anni, pensavo che l’avrei scampata”, ed invece la malattia genetica neurodegenerativa aveva colpito anche lui.

Ho acconsentito alla proposta fattami dall’Associazione InCERCHIO di propormi come suo amministratore di sostegno perché non riesco ad accettare che un uomo così fragile, solo, senza parenti, possa vivere isolato nella sua difficoltà e sofferenza, in ombra, quasi senza voler disturbare nessuno.

All’inizio Giuseppe non capiva bene il mio interessamento, ma ora che si è reso conto della genuinità del mio “occuparmi di lui”, non solo accetta ma sembra gradire le attenzioni e le visite settimanali.

Il rapporto con le istituzioni è complesso: i documenti da compilare, le richieste da presentare, le lunghe file…. per me è una sfida ed ogni volta che ottengo anche in piccolo beneficio per migliorare la sua assistenza è una soddisfazione che allieta la mia giornata.

Nella L. 6/2004, che ha introdotto nel ns ordinamento giuridico l’amministrazione di sostegno, al centro del procedimento c’è il principio per il quale il beneficiario non deve essere espropriato delle proprie capacità, a maggior ragione se rimane una, seppur parziale, consapevolezza di sé. L’amministratore di sostegno sta attento a non mortificare, ma a valorizzare l’autonomia della persona, perché chiunque vuol dare un significato giorno dopo giorno alla propria esistenza, anche Giuseppe, nonostante la drammaticità della sua malattia.

Sostenere la persona “con la minor limitazione possibile della sua capacità d’agire” non è semplice: occorre chiarirsi spesso con il proprio amministrato, significa rispettare i suoi tempi, starlo ad ascoltare, capire se preferirebbe una soluzione diversa e perché, capire se ha bisogno di essere rassicurato, contenuto o solo incoraggiato.

Da assistente sociale e pertanto “professionista dell’assistenza”, avrei il profilo più idoneo per coprire il ruolo di ADS, tuttavia sto capendo che le capacità tecniche servono solo se accompagnate dalla consapevolezza della delicatezza del compito che ci assumiamo come ads, perché si entra nell’intimità dell’ambiente familiare sempre con umiltà e senso di umanità. Non è facile affiancare e assistere Giuseppe, ma farlo mi ha restituito il significato profondo della solidarietà.

(* i nomi non sono quelli reali, per tutelare la privacy delle persone coinvolte)

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L’ avvocato Marina Verzoni ha predisposto per noi un’analisi della disciplina dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), strumento di valutazione introdotto di recente dal legislatore che permette di misurare, attraverso criteri unificati, la condizione economico-patrimoniale delle persone che richiedono una prestazione sociale agevolata, garantendo quindi una maggiore equità nel determinare la compartecipazione alla spesa dei servizi.

In allegato il testo completo dell'articolo

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ASSOCIAZIONE PORTE SEMPRE APERTE ODV DI GARBAGNATE - PER UNA NUOVA CULTURA DEI DIRITTI DI CREMONA ONLUS - AUXILIA ODV DI MANTOVA – ADS DEL LODIGIANO DI LODI –  LIBERI LEGAMI BERGAMO -  LEDHA MILANO - ADS BRESCIA – INSIEME SI FA DI ROZZANO – UNA RETE DI SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ DI LECCO - VICINI ALLA PERSONA APS COMO -  FIANCO A FIANCO DI MONZA E BRIANZA


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