La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9389 del 17.4.2013, risolve il dubbio interpretativo della scelta tra il foro della residenza o del domicilio del beneficiario, visto che per la presentazione del ricorso la legge li menziona entrambi. La scelta della Suprema Corte ricade sul foro del domicilio ritenendo che questo rappresenti il centro degli interessi del beneficiario e che per tale motivo sia il più idoneo a tutelarne gli interessi.

La risposta al quesito viene data dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 9389 del 17.4.2013, ha risolto un conflitto di competenza, richiesto d'ufficio dal Tribunale di Varese, per individuare la competenza territoriale tra la residenza e il domicilio del beneficiario, indicando come foro competente quello del domicilio. Il caso riguarda una persona con disagio psichico per cui era stata richiesta ed ottenuta dal Tribunale di Varese, quale luogo della residenza anagrafica, l'amministrazione di sostegno. In realtà il beneficiario viveva stabilmente presso una Comunità per un percorso riabilitativo di lunga durata. 
Su richiesta della sorella del beneficiario il Giudice Tutelare di detto Tribunale, rilevato che la dimora abituale del familiare ricadeva nella circoscrizione del Tribunale di Busto Arsizio, disponeva allo stesso la trasmissione degli atti. Il Tribunale di Busto Arsizio, però, dichiarava la propria incompetenza privilegiando il criterio della residenza anagrafica e restituiva gli atti al Tribunale di Varese che presentava alla Corte di Cassazione regolamento di competenza.
La Corte Suprema ha dichiarato la competenza del tribunale di Busto Arsizio, dato che il beneficiario aveva domicilio nel distretto di quel tribunale, trovandosi stabilmente per un lungo periodo. La Cassazione, nella propria ordinanza, opera anche il discrimine tra ricovero temporaneo e/o non continuativo e ricovero di lunga durata: solo quest'ultimo determina lo spostamento del "centro dei propri interessi" e quindi della competenza territoriale.
Le motivazioni su cui la Corte fonda il proprio convincimento si incentrano proprio sulla persona del beneficiario, risultando "valorizzate le precipue caratteristiche dell'amministrazione di sostegno, che pongono in evidenza la necessità che il beneficiario interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei bisogni e delle cui richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore (artt. 410 e 411 c.c.)". La Corte afferma pure: "A ben vedere il provvedimento del Busto Arsizio determina un risultato assolutamente contrastante con l'indicata finalità, peraltro in assenza di qualsiasi valido supporto normativo". Afferma altresì la Corte: "Non può omettersi di considerare che l'art. 407 c.c., nell'enumerare le indicazioni richieste per la presentazione del ricorso per l'istituto dell'amministrazione di sostegno, espressamente prevede, oltre alle generalità, la "dimora abituale" del beneficiario, prescrivendo che il giudice tutelare senta personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, "nel luogo in cui questa si trova", potendo "in ogni tempo" modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisione assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Ne consegue che anche nell'ambito dell'esercizio di tali poteri il giudice tutelare deve, soprattutto nei casi in cui si verifichino contrasti fra l'amministratore e il beneficiario, tener conto dell'interesse, dei bisogni e delle richieste del secondo (artt. 410 e 411 c.c.): l'esigenza di interloquire con il beneficiario stesso verrebbe ad essere gravemente frustrata dalla sua permanenza in località estranea al circondario del tribunale".
La Corte, riportandosi alle motivazioni dell'ordinanza del Tribunale di Varese con cui veniva denunciato il conflitto di interesse, fa anche diretto riferimento alla convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 per la protezione internazionale degli adulti "vulnerables" dove si fa riferimento al concetto di "residenza abituale", comunemente interpretato nel senso della necessità di individuare un foro maggiormente idoneo a tutelare l'interesse dell'adulto incapace.

 
 

 

 
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