Pubblichiamo il contributo dell’avvocato Donatella Falaguerra, impegnata nel progetto e nello sportello Ads di Lecco, che dà continuità ed ulteriori elementi di riflessione all'articolo recentemente pubblicato sul portale del progetto Ads Regionale di Daniela Polo, del gruppo operativo, sul complesso tema del ruolo dell’Ads nell’accesso delle persone fragili alle strutture residenziali protette.
Uno dei rischi legati alla massima diffusione della legge sull'amministrazione di sostegno consiste nel fatto di far ritenere agli Enti Pubblici e/o privati che questa misura di protezione giuridica debba essere applicata indiscriminatamente a tutte le persone fragili, travisando di sicuro lo spirito del Legislatore, che è quello di dare un'opportunità e non di imporre alla totalità delle persone fragili l'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Anche nel territorio di Lecco, per quanto riguarda l'area anziani, vi è stata una tendenza da parte delle Case di Riposo, a fare pressioni sulle famiglie perché richiedessero, per il loro congiunto, l'amministratore di sostegno.
Il Giudice Tutelare di Lecco ha sentito l'esigenza di incontrare, insieme all'UPG e agli operatori dello sportello, i Direttori delle RSA della provincia per spiegare in che modo debba essere utilizzato l'istituto dell'amministrazione di sostegno, precisando che non è necessario richiederlo per tutti gli ospiti, ma solamente per quelli per cui vi è una reale necessità.
Fin dall'apertura dello sportello di Lecco (2006), gli operatori sconsigliavano di ricorrere all'amministrazione di sostegno nei casi in cui si ravvisava che la persona fragile apparisse già tutelata dai familiari.
Sul sito del Tribunale di Monza, nella parte riguardante l'amministrazione di sostegno, viene riportato esplicitamente: "N.B. non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno: occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l'interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco di tempo relativamente breve".
Alcuna giurisprudenza di merito ha trattato (anche se per l'area della disabilità ma applicabile per analogia agli anziani) il tema del requisito della necessarietà di un interesse attuale e concreto per richiedere la nomina dell'amministratore di sostegno.
In particolare il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, con decreto del 12.10.2011, ha centrato in pieno il problema affermando (in un caso in cui ha rigettato la richiesta di AdS per un ragazzo down): "ritiene il GT che pure in presenza di un'acclarata incapacità parziale dell'interessato, che è tale da renderlo un soggetto sicuramente debole, la protezione di cui egli necessita attualmente risulta assicurata in modo idoneo dalla rete familiare e socio assistenziale di riferimento, di talchè non si ritiene necessaria la nomina, allo stato, di un amministratore di sostegno; pertanto, ritiene il GT che la nomina di un amministratore di sostegno non sia affatto necessaria ed opportuna in ogni situazione di "incapacità" ma imponga piuttosto una valutazione della complessiva situazione della persona in difficoltà; per cui apprezzata la sussistenza di una protezione familiare e sociale dell'interessato, come è emersa nel caso di P. P., non possono ritenersi sussistenti, in relazione ai concreti interessi cui occorre allo stato attuale provvedere, i presupposti per attivare una figura di protezione, quale è l'amministratore di sostegno; d'altronde appare conforme alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva dell' amministrazione di sostegno attingere a questa misura protettiva quando ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno; quando si ravvisa l'esistenza di rapporti familiari e/o socio assistenziali tali da potersi considerare validi meccanismi di supporto e di assistenza del soggetto debole assimilabili di fatto alla figura di un amministratore di sostegno non occorre, a parere del decidente, una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice Tutelare con decreto; a meno che, ma non è questa l'evenienza portata all'attenzione del Giudice, non emergano elementi tali da far ritenere opportuno un controllo del GT ovvero vi siano specifiche esigenze dell'interessato che le figure garanti di un sostegno di fatto non possano porre in essere se non con l'istituzionalizzazione del ruolo da parte del Tribunale"
Il predetto decreto cita alcuni decreti emessi dal Tribunale di Trieste. In particolare il decreto del 24.1.2006 che ha affermato: "prevedere la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno comporta una necessaria "istituzionalizzazione" di ogni figura di assistente" e tradisce, a parere di questo giudice, la lettera e lo spirito della legge: si consideri infatti l'art. 404 cod. civ. nel disporre che la persona può essere assistita prevede un margine di scelta sia in capo all'amministrando sia in capo ai soggetti legittimati a proporre il ricorso; e detta scelta viene ribadita e rafforzata laddove si prevede per i soggetti responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, l'obbligo di proporre al giudice il ricorso "ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno (art. 406 cod. civ.). L'avvio del procedimento sempre e comunque senza una articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà rischia poi di allargare a dismisura l'ambito di concreta applicazione dell'istituto, sino a renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e nei modi previsti dal legislatore" (nello stesso senso Trib. Trieste 5.10.2006; 22.5.2008).
Qualche idea operativa:
Per correggere l'utilizzo indiscriminato dell'amministrazione di sostegno sarebbe utile:
- che ogni Tribunale, seguendo quanto pubblicato dal Tribunale di Monza, evidenziasse nel proprio sito che per richiedere l'amministratore di sostegno per una persona fragile, non basta che la stessa sia incapace, ma è indispensabile avere un interesse attuale e concreto
- che i Giudici Tutelari incontrassero, unitamente agli UPG, i Responsabili delle RSA e delle RSD per chiarire come indirizzare i familiari delle persone fragili in merito all'AdS
- che la Regione emanasse note di indirizzo per orientare le strutture residenziali e semi-residenziali a meglio interagire con i familiari delle persone fragili per individuare quando è opportuno richiedere l'amministrazione di sostegno
avvocato Donatella Falaguerra - progetto Ads di Lecco