Il Giudice Tutelare di Varese Giuseppe Buffone con decreto del 12 marzo 2012 ha stabilito che il paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) può fare testamento dettando le proprie volontà all’ads avvalendosi del comunicatore oculare, non potendosi ammettere che un individuo perda la facoltà di testare a causa della propria malattia, trattandosi di una discriminazione fondata sulla disabilità. Sussiste quindi un vero e proprio diritto alla comunicazione non verbale. Come ci richiama Donatella Falaguerra, impegnata nel progetto e nello sportello Ads di Lecco, il GT ha ravvisato nel progresso tecnologico un’opportunità per “far fronte alla prigione psichica in cui vengono a trovarsi le persone affette da SLA”. Una soluzione da adottare in tutte quelle situazioni in cui il beneficiario conserva inalterate le capacità intellettive ma non è in grado di “far sentire la propria voce” né di esprimersi con i movimenti.
Il Giudice Tutelare di Varese dott. Giuseppe Buffone, con decreto del 12.3.2012, nel caso di persona affetta da SLA, su richiesta effettuata dal suo amministratore di sostegno, che rappresentava la volontà del beneficiario di redigere testamento, ha nominato un curatore speciale affidandogli dei compiti specifici.
Preliminarmente il Giudice ha verificato, mediante accertamenti medici, la capacità di intendere e di volere del beneficiario ed ha accertato di persona che il beneficiario, pur non parlando, ha la possibilità di utilizzare un comunicatore oculare (una sorta di computer che controlla i movimenti oculari e li traduce in parole).
In particolare il curatore speciale, nominato solo per rappresentare il beneficiario nella redazione del testamento, dovrà chiedere al beneficiario, in presenza dell'amministratore di sostegno, di redigere a video, con il comunicatore oculare il suo testamento. Il curatore speciale dovrà fotografare la schermata e riportare, di proprio pugno, le volontà del beneficiario, creando quindi un testamento olografo (scritto dal curatore speciale autorizzato dal Giudice Tutelare).
Il dott. Buffone, con la sensibilità ed il sapere giuridico che lo contraddistinguono, ha ravvisato nel progresso tecnologico, un'opportunità per "far fronte alla prigione fisica in cui vengono a trovarsi i pazienti affetti da SLA" riconoscendo l'importanza della comunicazione non verbale, mediante la lettura del movimento oculare che costituisce un atto di rispetto e di celebrazione della dignità del malato.
Secondo il Giudice Tutelare le persone affette da SLA sarebbero discriminate, a causa della loro malattia e ciò non è possibile, sia perché contrario alla Convenzione dell'Onu, che ravvisa il diritto ad accedere alla comunicazione, sia, soprattutto alla nostra Costituzione che non distingue per l'accesso ai diritti costituzionalmente garantiti tra chi ha la capacità di scrivere e chi non ce l'ha.
Il Giudice Tutelare affronta apertamente il problema dei diritti personalissimi che non sono delegabili a nessun'altra persona al di fuori dell'interessato e risolve il problema (ed è qui che si ammira il coraggio applicativo del Giudice) argomentando che gli istituti di protezione giuridica hanno il fine principale di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono tra il soggetto e la sua libera esplicazione della personalità mediante l'istituzione di "una persona che accompagna le scelte esistenziali". Afferma il dott. Buffone: "si tratta cioè di approdare ad un'interpretazione che valorizzi l'autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva nel senso di rendere effettivo un esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto "se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità". Una interpretazione di segno diverso, dietro la difesa del diritto personalissimo, maschererebbe in realtà una sostanziale "espropriazione" di tali diritti, pure personalissimi e fondamentali".
Per la prima volta viene affrontato e risolto in modo favorevole un problema così delicato come quello dell'esercizio dei diritti personalissimi che di fatto difficilmente possono essere esercitati dalle persone con grave fragilità, facendo trovare le stesse nella stessa posizione degli interdetti. Però lo spirito del Legislatore della legge 6/2004, che mette al centro della legge la "persona", non era quello di privare il beneficiario di tali diritti, che non è in grado di esercitare, pur conservando la capacità intellettiva per compierli.
La soluzione adottata dal Giudice Tutelare di Varese potrebbe essere adottata, oltre che per le SLA, per le sclerosi multiple, per i tumori in fase avanzata e per analogia in tutte quelle situazioni in cui il beneficiario conserva inalterate le capacità intellettive ma non è in grado di "far sentire la propria voce" né di esprimersi con i movimenti.
Ma vogliamo "volare alto" e immaginare che questa cultura si affermi e si radichi così tanto da poter garantire l'esercizio anche di altri diritti personalissimi che il beneficiario potrebbe compiere con l'ausilio dell'amministratore di sostegno e /o di un curatore speciale nominato ad hoc. Pensiamo che si potrebbero includere tra questi atti, ad esempio, il matrimonio o il riconoscimento di un figlio. Capita infatti abbastanza frequentemente che una persona, arrivata alla fine della propria vita, voglia sposare il proprio compagno, così come vi sono anche persone che come ultima volontà vorrebbero riconoscere quel figlio che hanno sempre ignorato. Perché negare al beneficiario queste possibilità che possono dargli ancora un "soffio di vita?"
avv. Donatella Falaguerra - collaboratrice Progetto AdS di Lecco
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Nell’attività ordinaria degli Sportelli AdS (Punti Informativi e Punti di Prossimità) aperti e gestiti dai Progetti territoriali AdS viene affrontata con frequenza una casistica di persone fragili che, pur avendo capacità operativa di stipulare contratti e conferire incarichi, non hanno il necessario discernimento e l’adeguata capacità critica per fare la cosa giusta. Nei decreti che riguardano queste persone possiamo incontrare svariate forme di limitazione della capacità di agire, compresa la necessità che eventuali contratti debbano essere stipulati con l’assistenza dell’AdS. Ma quando, nonostante le limitazioni, il beneficiario sottoscrive un contratto, cosa deve fare l’AdS? Riportiamo il contributo di Daniela Polo del gruppo operativo del progetto Ads regionale a commento del decreto emesso il 4 febbraio 2012 dal Giudice Tutelare Buffone del Tribunale di Varese su una situazione emblematica.
Segnaliamo un interessante decreto emesso il 4 febbraio 2012 dal Giudice Tutelare Buffone del Tribunale di Varese, riguardante persona sottoposta ad amministrazione di sostegno con un decreto che gli precludeva la possibilità di concludere contratti e di stipulare accordi.
Dalla lettura integrale del decreto è possibile rilevare le azioni intraprese dall'AdS e le conclusioni del Giudice che, constatando l'annullabilità del contratto stipulato in violazione delle disposizioni, decreta in conseguenza e dà indicazioni operative all'AdS, facendo espresso riferimento agli articoli 412 e 413 c.c e confermando che il regime di protezione delineato è teso ad evitare che il beneficiario danneggi sé stesso con atti che non passino per il filtro dell'Amministrazione di sostegno e l'autorizzazione del Giudice tutelare.
In questo caso l'amministratore di sostegno riferisce al Giudice, con relazione depositata in cancelleria, di essere stato contattato da due avvocati che avevano ricevuto incarico legale dal beneficiario dell'AdS per rappresentarlo nella pratica di successione ereditaria della moglie defunta.
L'amministratore di sostegno, esprimendo perplessità in merito, sottopone la questione al Giudice Tutelare il quale evidenzia che il decreto istitutivo dell'amministrazione di sostegno aveva stabilito con chiarezza che il beneficiario non potesse sottoscrivere contratti se non con la firma dell'amministratore e che era stata decretata l'ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio, mantenendo in capo al beneficiario la possibilità di attivare un procedimento inteso ad agire per un conflitto di rappresentanza o per la revoca dell'amministrazione di sostegno.
Il Giudice conclude di ritenere viziato da patologia contrattuale il contratto di patrocinio intercorso tra il beneficiario ed i due avvocati e dà mandato immediato a all'AdS per sperimentare una transazione bonaria ovvero citare immediatamente a giudizio i contraenti per ottenere l'annullamento del contratto di patrocinio.
Daniela Polo - gruppo operativo Progetto ADS regionale
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Con Decreto 283/2009, pubblicato il 19 aprile 2010, il Giudice Tutelare di Varese Giuseppe Buffone ha nominato, seppur a tempo determinato, l’AdS per una affiancare una persona che non presenta una delle tipiche condizioni per cui l’AdS appare necessario ed opportuno. Il beneficiario infatti ha bisogno di aiuto nell’affrontare le difficoltà riscontrate a fronte di un repentino cambiamento nelle sue qualità di vita. Questo decreto richiama la finalità principale dell’istituto AdS: rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità. Oltre a costituire una figura che rappresenta il beneficiario, può anche tradursi nella istituzione di una persona che accompagna le scelte esistenziali. Pubblichiamo il contributo di Rita Rossi dal sito www.personaedanno.it.
Il beneficiario è nato in Germania dove ha vissuto sino a un paio di anni fa e dove continuano a vivere le due figlie con le quali i rapporti familiari possono dirsi allo stato del tutto interrotti. Il beneficiario non presenta, all'esito di un primo esame, una delle tipiche condizioni al cospetto delle quali l'amministrazione di sostegno appare necessaria o quantomeno opportuna, trattandosi di un soggetto allo stato nullatenente,senza evidenti patologie psichiche e senza limitazioni tali da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane. Il motivo che ha indotto il servizio sociale a presentare ricorso insta nella incapacità del B di adattarsi alla nuova situazione di ristrettezza e precarietà economica, atteso che questi ha sempre vissuto in situazione di estremo benessere. Il tracollo finanziario ha determinato un mutamento radicale dello stile di vita non seguito da un adattamento del beneficiario il quale infatti antepone spese non prioritarie a quelle essenziali come il riscaldamento. Il disagio denunciato dal Servizio involge lo stato di stasi in cui versa il beneficiario che, in ragione dell'attuale situazione peggiorativa è incapace di volgere uno sguardo ad una nuova prospettiva di vita, ad un nuovo programma di ricostruzione del sé. Il beneficiario si trova solo, senza famiglia; nullatenente, senza denaro; sfiduciato, senza attuali prospettive di benessere. Reputa questo giudice, all'esito dell'esame, che l''amministrazione possa comunque essere aperta, seppur a tempo determinato. L'amministrazione di sostegno infatti non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario. L'istituto ha il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità come ha scritto autorevolmente la Dottrina e, dunque, oltre a poter costituire una figura che rappresenti il beneficiario può tradursi nella istituzione di "una persona che accompagna le scelte esistenziali", come gli studiosi dell'Amministrazione tendono oggi a suggerire nell'elaborazione dottrinale più recente. Si tratta cioè di approdare ad un interpretazione che valorizzi l'autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva per rendere effettivo l'esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto, "se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità".
Avvocato Rita Rossi
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Con decreto del 7 dicembre 2011, il giudice tutelare del Tribunale di Varese, Giuseppe Buffone ha stabilito che non si può impedire ad una persona anziana non autosufficiente ricoverata in una casa di cura di vedere il proprio cane, anche se la struttura lo vieta. Lo ha stabilito precisando che nel caso in cui l’Ads della signora non possa garantire visite periodiche con l’amico a quattro zampe, dovrà essere nominato uno speciale ausiliario per questo compito. Fido era stato il primo ed unico pensiero dell’anziana nel momento in cui si era trovata a dover abbandonare la casa. Nell’attuale ordinamento, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia. Inoltre nel decreto si richiama anche la Convenzione onu sui diritti delle persone con disabilità a tutela della dignità, del diritto all’autodeterminazione e dell’uguaglianza di fronte alla legge.
Con decreto del 7 dicembre 2011, il giudice tutelare del Trbunale di Varese,Giuseppe Buffone ha stabilito che non si può impedire ad una persona anziana non autosufficiente ricoverata presso una casa di cura di vedere il proprio cane, anche se la struttura lo vieta. Lo ha stabilito precisando che, nel caso in cui l'Ads della signora non sia in grado di garantire visite periodiche con l'amico a quattro zampe, dovrà essere nominato uno speciale ausiliario preposto a questo compito.
L'anziana signora, nel momento in cui è entrata nella casa di riposo, versando in condizioni cliniche particolari, ha aderito al ricorso all'amministrazione di sostegno proposto dai Servizi Sociali esprimendo però il desiderio di mantenere un rapporto stabile con la migliore amica, alla quale, ha affidato il suo cane di compagnia con l'impegno che lo portasse periodicamente in visita. La signora - lo si ricorda nel decreto - "mentalmente capace ma fisicamente ormai quasi allettata non pensato, per se stessa, come prima cosa al suo patrimonio bensì al suo cane, rimasto, in assenza di parenti, unico ricordo della vita quotidiana persa a causa della patologia".
Il Giudice riconosce e tutela all'anziana signora nel momento in cui "esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane" un vero e proprio diritto soggettivo. Infatti nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che "l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia" ed ha affermato "l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società".
Nell'attuale ordinamento, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia.
Non solo: nel decreto si specifica che "la serietà del rapporto tra la beneficiaria e il suo animale di compagnia, in attuazione della legge 201/2010, impone il rispetto del rapporto stesso, anche quale riconoscimento della dignità dell'anziano incapace, anche in attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) "l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte" (collocati nel novero dei "principi generali", v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all'art. 12 ("uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: "Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona".
Nell'amministrazione di sostegno non è prevista la possibilità di un coamministratore (v. Trib. Varese, decreto 13 luglio 2010) ma, nelle concrete modalità gestionali nessuna norma esclude che l'amministratore possa avvalersi di ausiliari. Il Giudice quindi nomina unausiliario "che si occuperà dei bisogni materiali e del cane della beneficiaria, portandolo presso la beneficiaria con cadenza periodica e secondo le volontà della beneficiaria stessa e redigerà, mensilmente, un conto delle spese e dei costi per il cane e lo presenterà all'amministratore che rimborserà ogni costo/spese".
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